Statuto

DENOMINAZIONE SEDE E SCOPO
ART. 1)
E' costituita un Associazione, senza scopo di lucro denominata:" MEDICI DI FIDUCIA in breve ME.DI.FI. - ONLUS "; con sede inRoma. L'associazione dovrà utilizzare in ogni segno distintivo ed in ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "Onlus".
ART. 2)
L'Associazione è costituita su iniziativa di esperti qualificati nel settore dell'assistenza socio sanitaria. La sua durata è a tempo indeterminato. ART. 3)
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della:
-assistenza sociale e socio sanitaria;
-istruzione;
-formazione;
Beneficiari delle dette finalità sono le persone svataggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari dei quartieri della periferia romana ed in particolar modo della zona del litorale. Per il raggiungimento dello scopo e nell'intento di fornire gli strumenti idonei, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
a) promuovere l'interesse alla salute, con particolare riguardo alle persone appartenenti alle categorie sociali più deboli, attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;
b) gestire stabilmente o temporaneamente, per proprio conto o per conto di terzi, uno o più centri per la fornitura di servizi specialistici ed attività funzionali alla Medicina generale ed alla Pediatria di base, da erogarsi da parte di liberi professionisti in convenzione con il Centro medesimo. Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale, ove per tale regime si fa riferimento a contrattazione di categoria, nazionale, regionale e territoriale, nonché, a convenzioni con Enti pubblici e/o privati, quali Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, categorie professionali, Enti mutualistici ed assicurativi, associazioni, circoli e sodalizi privati di altra natura; c) organizzare prestazioni infermieristiche, paramediche e riabilitative, sia domiciliari che ambulatoriali;
d) organizzare l'assistenza medica e paramedica domiciliare per soggetti anziani;
e) organizzare attività di informazione, educazione sanitaria, e formazione riguardo alle patologie di rilevanza sociale;
f) organizzare attività di prevenzione nel territorio per patologie socialmente rilevanti;
g) organizzare prestazioni mediche, anche a mezzo di équipes appositamente costituite, per la continuità assistenziale diurna, notturna e festiva;
h) organizzare corsi di formazione nel campo paramedico di ogni ordine e grado finalizzati soprattutto all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone destinatarie dell'attività;
i) organizzare la formazione post-obbligo formativo e post diploma, post diploma universitario;
-ogni altra attività connessa e o necessaria per il raggiungimento dello scopo associativo.
E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle innanzi menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI
ART. 4)
L'associazione è aperta a tutti indipendentemente, ovunque residenti, che si riconoscano nello scopo di cui innanzi e che abbiano interessi confacenti ai fini dell'associazione stessa.
ART. 5)
L'Associazione è costituita da:
- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
----Sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo e messo a disposizione dell'Associazione le proprie capacità tecniche e professionali.
Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio fondatore a persone che, a proprio insindacabile giudizio, siano ritenute meritevoli perchè capaci e perchè abbiano fattivamente operato per il raggiungimento degli scopi perseguiti dall'Associazione.
---Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione. Essi si dividono in due categorie:
1) i soci ordinari seniores (maggiorenni);
2) i soci ordinari juoniores (minori di 18 anni).
ART. 6)
Per diventare socio ordinario occorre presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate nel Regolamento interno di cui in appresso, versando nelle casse associative la quota d'ingresso e quella annuale. In caso di minori la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali. La qualifica di socio decorre del momento della presentazione della domanda, salvo il parere contrario espresso dal Consiglio Direttivo a maggioranza entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa. I soci fondatori ed ordinari hanno diritto ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione nei termini e con le modalità stabiliti in un regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci e devono chiedere al Consiglio Direttivo l'iscrizione nel libro soci. La quota associativa e' trasmissibile solo per causa di morte e non è rivalutabile. Tutte le dette modalità di partecipazione all'associazione sono conformi ai principi di cui alla lettera h) della legge 1997/n. 460 articolo 10 e pertanto il regolamento dovrà garantire :"l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.".
ART. 7)
La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) morosità per ritardo superiore ad un mese nel pagamento delle quote sociali; la cessazione è decretata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo; il socio cessato per morosità potrà, a giudizio discrezionale del Consiglio Direttivo, essere riammesso dietro pagamento delle quote arretrate;
c) per radiazione deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli anche al di fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon svolgimento della vita associativa.
Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.
ART. 8)
A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti disciplinari contemplati nel regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.
ART. 9)
Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Collegio dei revisori dei conti se eletto;
4) il Presidente.
ART. 10)
All'assemblea intervengono tutti i soci, fondatori ed ordinari che siano iscritti sul libro soci da almeno quindici giorni. Ogni socio ha diritto a un solo voto. Sono ammesse le deleghe. I soci morosi o colpiti da provvedimento disciplinare non hanno diritto di voto nè di intervento in assemblea.
ART. 11)
Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con avviso affisso presso la sede sociale almeno trenta giorni prima della data fissata. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quindici giorni. Il Presidente, nell'intento di assicurare la massima pubblicità della convocazione assembleare, è tenuto comunque ad adottare ogni forma di pubblicità, sia scritta che orale, come ad esempio la divulgazione a mezzo altoparlante nei giorni che precedono l'assemblea o invio dell'avviso al domicilio dei soci, che assicuri la massima conoscenza tra gli associati delle convocazioni assembleari.
ART. 12)
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile.
Essa:
- delibera sulle attività dell'Associazione;
- stabilisce gli indirizzi e le direttive generali;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;
- approva i regolamento interni emanati dal Consiglio Direttivo.
ART. 13)
L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o venga richiesta da almeno due terzi dei soci.
ART. 14)
Le Assemblee ordinarie e quelle straordinarie deliberano validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega. Nelle assemblee straordinarie che deliberano in merito a modifiche statutarie o a scioglimento dell'Associazione è necessario il voto dei quattro quinti dei soci. In tale circostanza non sono ammesse deleghe. Il verbale, per estratto delle sedute assembleari, dovrà essere affisso presso la sede sociale per i sessanta giorni successivi a quello dell'assemblea, nei casi di decisioni di particolare importanza per la vita associativa comunicato agli assenti.
ART. 15)
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea.
ART. 16)
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, ed il Tesoriere se non sono stati indicati dall'Assemblea all'atto della nomina. Fissa inoltre le responsabilità degli altri Consiglieri ove ve ne siano.
ART. 17)
E' compito del Consiglio Direttivo:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- decidere in ordine alla stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno e deliberare circa l'ammissione e la cessazione dei soci;
- stabilire le quote associative e disporne la riscossione.
- nominare il responsabile dei rapporti con Enti Pubblici e o regionali.
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dello scopo associativo nulla escluso od eccettuato. Potrà avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e potrà essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto.
ART. 18)
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione, presiede le assemblee dei soci e quelle del Consiglio Direttivo, sovraintende a tutte le attività dell'associazione, convoca le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo. Cessa dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo.
ART. 19)
Il Tesoriere si incarica della riscossione delle quote associative, della tenuta dei libri, delle normali operazioni di cassa e provvede alla conservazione del patrimonio sociale, ad intrattenere i rapporti contabili con creditori e debitori, Istituti di credito e/o Banche presso cui è accreditato con la firma dell'Associazione per delega del Presidente.
ART. 20)
Il Collegio dei revisori, se eletto, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è presieduto da un Presidente. I revisori sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori ha il compito di vigilanza e di controllo di tutta l'attività finanziaria dell'Associazione.
ART. 21)
Le entrate dall'Associazione sono costituite da:
a) quote sociali;
b) eventuali elargizioni di soci, terzi, Enti Pubblici e Privati;
c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
ART. 22)
Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di presentare annualmente entro il trenta aprile, per l'approvazione da parte dell'assemblea, un bilancio consuntivo dell'esercizio concluso ed un bilancio preventivo. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
E' vietata, sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, salvi i casi previsti dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione ovvero di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 23)
Il Patrimonio sociale è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
c) dal fondo di riserva eventuale.
ART. 24)
L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento i beni costituenti il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti a fini di pubblica utilità in conformità al fine istituzionale dell'ente ovvero ad altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità analoghe al quelle dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 25)
Per meglio consentire lo svolgimento delle attività sociali, il Consiglio Direttivo potrà costituire con proprio atto sezioni distaccate, assegnando ad esse competenze specifiche, anche in collaborazione con altre forze operanti nel territorio, con le quali verranno stipulati precisi accordi.
ART. 26)
Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge.